Sez. 5, Sentenza n. 6148 del 13/03/2009 (Rv. 607287 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Cartella esattoriale fondata su accertamento definitivo - Termine di notifica previsto dall'art. 1, comma 5-bis lettera c) del d.l. n. 106 del 2005 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
Alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo non è applicabile, in via analogica, il termine perentorio di notifica, decorrente dalla dichiarazione del contribuente, stabilito nell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 156, in quanto tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un'attività di verifica meramente formale, eseguita ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento definitivo, essendo la cartella preceduta da un'attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, non si determina quella indefinita soggezione temporale alla verifica del fisco che la Corte costituzionale ha inteso censurare con la predetta sentenza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 bis com. 5 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)