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Sez. 5, Sentenza n. 667 del 15/01/2007 (Rv. 595139 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Termini - Distinzione in riferimento all'attività propedeutica all'emissione - Introduzione ad opera dell'art. 1, comma 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005 - Disciplina anteriore - Unicità del termine - Decorrenza dalla consegna del ruolo al concessionario.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595139-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario, previsto a pena di decadenza, ai fini della notifica della cartella di pagamento, dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dall'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193), a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche dei contribuenti, trovava applicazione a qualsiasi cartella di pagamento, quale che fosse la ragione della sua emissione ed il ruolo in base al quale essa fosse stata emessa: una disciplina differenziata è stata infatti introdotta soltanto a seguito della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma in esame, nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 193 cit., che aveva soppresso il predetto termine (cfr. Corte Cost., sent. 15 luglio 2005, n. 280), ad opera dell'art. 1, comma 5-ter, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, che, modificando l'art. 25 del d.P.R. n. 602 cit., ha distinto tre termini diversi per la notifica delle cartelle, a seconda che esse siano emesse a seguito di controllo formale o della rettifica cartolare delle dichiarazioni, ovvero in conseguenza di un avviso di accertamento divenuto definitivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)