Sez. 3, Sentenza n. 827 del 28/04/1962 (Rv. 251323 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - NON IMPUTABILE - PROPORZIONALE RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - NON IMPUTABILE - PROPORZIONALE RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO.*
Quando al verificarsi del fatto dannoso abbia contribuito il comportamento del danneggiato, pur se non imputabile, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in forza della disposizione contenuta nell'art 1227 cod civ (applicabile con pari efficacia alla colpa contrattuale e a quella aquiliana per l'esplicito richiamo recettizio contenuto nell'art 2056 cod civ), la quale stabilisce che 'se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e diminuitò. (Conf 1284/57, 1016/57, 2407/53, 1697/5, 1772/50, 1749/50, 421'47).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)