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Sez. 3, Sentenza n. 630 del 11/02/1978 (Rv. 389946 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - DEL SOGGETTO DANNEGGIATO INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE - RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA RESPONSABILITA DEL DANNEGGIANTE - 'FATTO COLPOSÒ EX ART 2056 COD CIV - NOZIONE - EFFICIENZA SUL PIANO DELLA CAUSALITA MATERIALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389946-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - DEL SOGGETTO DANNEGGIATO INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE - RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA RESPONSABILITA DEL DANNEGGIANTE - 'FATTO COLPOSÒ EX ART 2056 COD CIV - NOZIONE - EFFICIENZA SUL PIANO DELLA CAUSALITA MATERIALE - RILEVANZA.*

A norma dell'art 1227, primo comma, cod civ - applicabile anche alle materia extracontrattuali per il richiamo operato dall'art 2056 cod civ - il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entita percentuale dell'efficienza causale del comportamento del soggetto danneggiato, pur quando questi sia incapace di intendere e di volere per minore eta o per altra causa. A questi fini nell'espressione 'fatto colposò deve ritenersi incluso ogni comportamento obiettivamente imprudente del danneggiato, anche se non imputabile, dandosi cosi rilievo esclusivamente alla sua efficienza sul piano della causalita materiale. (Conf 827/72, mass n 251323; (Conf 702/65, mass n 311319; (Conf 351/64, mass n 300434).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)