Sez. 3, Sentenza n. 130 del 21/01/1971 (Rv. 349496 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - RIFERIMENTO AL SOLO PROCESSO D'IMPUGNAZIONE - EFFICACIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - EFFICACIA DEGLI ATTI DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - RIFERIMENTO AL SOLO PROCESSO D'IMPUGNAZIONE - EFFICACIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - EFFICACIA DEGLI ATTI DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO - SUSSISTENZA.*
Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito da una sentenza di merito, la rinunzia agli Atti del giudizio, compiuta in Sede di appello, puo riguardare soltanto il processo di gravame e non anche quello di primo grado, in quanto, poiche ai sensi dell'art 310 cod proc civ, l'Estinzione del processo conseguente a tale rinunzia, non toglie efficacia alla sentenza appellata, non possono non restare efficaci anche tutti gli Atti del giudizio di primo grado che costituiscono l'indispensabile presupposto di tale decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)