Sez. 5, Sentenza n. 5026 del 02/04/2003 (Rv. 561705 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Rinuncia agli atti in appello - Portata - Limitata agli atti del procedimento di impugnazione - Sentenza di primo grado di fondatezza dell'azione - Incidenza - Esclusione - Giudicato - Formazione - Rinuncia - Contenuto - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI
La rinuncia agli atti, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, in quanto l'estinzione, a norma dell'art. 310 cod. proc. civ., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. Ne consegue che l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito e preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze (in difetto di un richiamo, da parte del giudice di merito, ad un siffatto - ampio e complesso - contenuto della rinuncia agli atti in appello, la S.C. ha ritenuto che la pronuncia di accertamento in prime cure dell'avvenuto trasferimento di un immobile non fosse stata travolta dall'estinzione del processo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)