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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24691 del 06/12/2010 (Rv. 615760 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Diritto del difensore - Natura giuridica - Processo del lavoro - Credito del difensore distrattario - Natura di credito di lavoro - Esclusione - Natura ordinaria - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 618 bis cod. proc. civ. - Competenza per materia del giudice del lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615760-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 618 bis cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)