Sez. 3, Sentenza n. 11804 del 21/05/2007 (Rv. 597805 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Diritto del difensore - Natura giuridica - Processo del lavoro - Credito del difensore distrattario - Natura di credito di lavoro - Esclusione - Natura ordinaria - Sussistenza - Impossibilità di agire in sede esecutiva in base al solo dispositivo - Facoltà del lavoratore di pagare il difensore e di agire esecutivamente - Irrilevanza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, tale diritto non può essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di questo solo provvedimento, si fonda, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente. Tale principio non è inficiato dalla possibilità riconosciuta al lavoratore di soddisfare il credito del difensore per poi agire esecutivamente, perché in tal caso la agevolazione, prevista in favore del lavoratore (che ragionevolmente non può essere estesa ad altri soggetti) verrebbe fatta valere dal lavoratore avente titolo ad esigere il pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)