diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9458 del 21/04/2009 (Rv. 609015 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Scelta dell'Amministrazione di non attivare il procedimento disciplinare in attesa dell'esito del processo penale - Attivazione successiva del procedimento o riattivazione di quello sospeso - Limiti - Termine quinquennale di durata massima della sospensione cautelare - Operatività - Esclusione - Cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuti limiti di età - Effetto preclusivo sul procedimento disciplinare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609015-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema di procedimento disciplinare a carico dei dirigenti pubblici del comparto Regioni ed autonomie locali, nel regime successivo alla contrattualizzazione del relativo rapporto, l'attivazione di detto procedimento, o la riattivazione del procedimento sospeso, all'esito del processo penale, quale scelta consentita all'Amministrazione, incontra un limite non nel quinquennio di durata massima della sospensione cautelare (che importa solo la ripresa del servizio), bensì nella cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuti limiti di età, essendo la attivazione del procedimento disciplinare in tal caso sproporzionata rispetto all'esigenza di regolamentazione economica dei rapporti tra le parti per il periodo di sospensione cautelare (che le parti stesse possono operare con ordinari strumenti di accertamento della originaria sussistenza o mancanza dei relativi presupposti).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)