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Sez. L, Sentenza n. 18626 del 22/09/2005 (Rv. 583488 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | CCNL 1994-1997 per il personale del comparto regioni-enti locali - Termine per la conclusione del procedimento disciplinare - Portata generale - Connessione a procedimento penale - Sospensione e riattivazione del procedimento disciplinare - Applicabilità del termine generale - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583488-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema di procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti e nella ipotesi di applicazione della normativa di cui agli artt. 24 e 25 del CCNL 1994-1997 per il personale del comparto regioni-enti locali, il termine di centoventi giorni dalla data della contestazione dell'addebito, entro cui il procedimento disciplinare deve concludersi, ai sensi del sesto comma dell'art. 24, ha portata generale ed è applicabile anche nel caso di procedimento disciplinare connesso a procedimento penale, sospeso ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 25 e, poi, riattivato, ai sensi del successivo nono comma, entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza definitiva. In tal caso, il termine di centoventi giorni non si somma col diverso termine di centottanta giorni né sono invocabili i diversi principi di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) che, nello stabilire che il procedimento disciplinare deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni, dispone chiaramente che i novanta giorni devono essere sommati ai centottanta. La diversa disciplina dettata in sede di contratto collettivo, che prevede anche un termine più lungo (centoventi giorni invece di novanta) per la chiusura del procedimento, mostra la volontà delle parti contraenti di introdurre un meccanismo di calcolo diverso da quello previsto in precedenza dal legislatore.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 06/07/1995 art. 24, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 25, Cod. Civ. art. 1363, Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)