Sez. L, Sentenza n. 13241 del 09/12/1991 (Rv. 474965 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Posizione processuale delle parti | Litisconsorzio processuale necessario fra gli stessi soggetti del processo di cassazione - Configurabilità - Citazione tempestiva di uno solo di essi - Sufficienza - Integrazione del contraddittorio con gli altri - Ordine del giudice di rinvio - Obbligatorietà.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Posizione processuale delle parti
Tra "iudicium rescindens e iudicium rescissorium", in caso di cassazione con rinvio, vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che, pertanto, non può legittimamente costituirsi davanti al giudice di rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti è stata emessa le pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti al detto giudice non quale atto di impugnazione, ma come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione. Ne consegue che, pur potendosi il giudizio di rinvio ritenere tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di dette parti entro il termine di legge, il giudice adito, in applicazione dei principi che governano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non può esimersi dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti alle quali non sia stata effettuata la notificazione dell'atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)