diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6829 del 13/07/1998 (Rv. 517152 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI | Litisconsorzio processuale - Necessario - Fra gli stessi soggetti del procedimento di Cassazione - Conseguenze - Tempestiva citazione di uno solo (o di alcuni soltanto) dei litisconsorti - Integrazione del contraddittorio disposto dal giudice del rinvio - Necessità - Mancata ottemperanza all'ordine del giudice - Conseguenze - Estinzione del processo.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517152-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI

In tema di impugnazioni, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la instaurazione, tra "iudicium rescindens" ed "iudicium rescissorium", di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (così detta litisconsorzio processuale necessario), configurandosi la citazione in riassunzione in tale fase procedimentale non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che coinvolge gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità. Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di una sola (o di alcune soltanto) di dette parti entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l'atto introduttivo del giudizio, mentre l'intero processo andrà ad estinguersi in caso di mancata ottemperanza a tale disposizione ordinatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)