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Sez. 3 - , Sentenza n. 21258 del 20/10/2016 (Rv. 642952 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI | Ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione agli atti esecutivi - Natura - Opposizione in pendenza di esecuzione - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 617, co. 2, e 618 c.p.c. - Omissione del giudizio di cognizione - Nullità della sentenza che decida sull'opposizione.
Stato
decisa il 2016-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642952-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI

L'opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla disciplina di cui agli artt. 617, comma 2, e 618 c.p.c., con l'obbligo del giudice, dopo aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar corso al giudizio ordinario di cognizione, sicché, ove esso manchi, è nulla la sentenza con cui sia stata definita l'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)