Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25255 del 25/10/2017 (Rv. 646826 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Sentenza emessa all’esito della fase sommaria – Omissione della fase a cognizione piena sul merito dell'opposizione – Violazione dell’art. 618, comma 2, c.p.c. – Sussistenza - Conseguenze - Nullità – Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
La sentenza emessa direttamente all’esito della fase sommaria di un’opposizione esecutiva (nella specie, senza neppure concedere i termini ex art. 190 c.p.c.) è nulla, in quanto affetta da erroneità insanabile del “modus procedendi”, non solo e non tanto per la inammissibile fusione e confusione della fase sommaria e di quella di merito, quanto piuttosto per l’esaurimento anche della seconda con una pronuncia che, adottata con totale pretermissione della scansione processuale disegnata dal codice di rito, ambisce a definire con efficacia di giudicato le questioni di diritto sollevate dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)