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Sez. 1, Sentenza n. 21222 del 14/10/2011 (Rv. 619894 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Art. 33 della legge n. 41 del 1986 - Revisione del prezzo - Decorrenza - Portata - Conseguenze - Computo revisionale - Modalità di calcolo.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619894-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

In tema di appalti di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 33, comma 3, legge 28 febbraio 1986 n. 41, la facoltà di procedere alla revisione prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta. Pertanto, ai fini del computo revisionale, vanno esclusi i lavori eseguiti nel primo anno e l'intera anticipazione ricevuta ed i relativi importi non vanno sommati, ma sovrapposti, così che l'anticipazione resta assorbita se l'importo dei lavori eseguiti in detto arco temporale è superiore al suo ammontare, mentre, se è inferiore, resta assorbita per la quantità concorrente e per il residuo va aggiunta all'importo dei lavori eseguiti, così restando sottratta alla revisione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)