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Sez. L - , Ordinanza n. 9232 del 13/04/2018 (Rv. 648638 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Rito del lavoro - Diritto dell'appellante principale di depositare note difensive - Insussistenza - Proposizione di appello incidentale - Irrilevanza - Deposito di note scritte autorizzate dal giudice - Possibilità.
Stato
decisa il 2018-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648638-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE

Nel rito lavoro, l'appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alle difese dell'appellato, neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del comma 2 dell'art. 429 dello stesso codice, come effetto dell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale - che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità - di consentire alle parti, se necessario, il deposito di note difensive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)