Sez. L, Sentenza n. 18627 del 05/08/2013 (Rv. 628348 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Diritto dell'appellante principale di depositare note difensive - Insussistenza - Proposizione di appello incidentale - Irrilevanza - Deposito di note scritte autorizzate dal giudice - Possibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte al fine di controdedurre alle difese dell'appellato, e ciò neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, potendo contare soltanto sulle proprie difese orali in sede di udienza di discussione della causa; al processo di appello si applica in ogni caso - in forza del rinvio operato dall'art. 437, comma quarto cod. proc. civ. - l'art. 429, comma secondo, cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere discrezionale di autorizzare le parti al deposito di note scritte per la decisione della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)