Sez. L, Sentenza n. 12768 del 24/12/1993 (Rv. 484851 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) | Affidamento ad operatori sanitari dell'incarico di prestazioni professionali continuative - Costituzione di rapporti di lavoro subordinato con connessi oneri previdenziali - Esclusione - Disciplina ex art. 6 bis D.L. n. 9 del 1993 - Portata.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)
L'affidamento ad operatori sanitari, da parte di una U.S.L. e con apposita convenzione, dell'incarico di svolgimento, in via continuativa, di prestazioni professionali non implica, di per sè, la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con i connessi oneri previdenziali a carico dell'ente committente, come emerge dall'art. 6 bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67, il quale, nel dettare il nuovo testo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - con efficacia interpretativa estesa anche ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore - ha espressamente previsto che le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale non sono soggette, relativamente ai contratti da esse stipulati per prestazioni professionali a carattere individuale, all'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 23/12/1992 num. 498 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 18/01/1993 num. 9 art. 6 bis CORTE COST., Legge 18/03/1993 num. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)