Sez. L, Sentenza n. 13331 del 12/09/2002 (Rv. 557364 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Affidamento ad operatori sanitari esterni, da parte di una USL, dell'incarico di svolgimento di prestazioni professionali continuative - Esclusione della subordinazione ex art. 13 legge n.498 del 1992 - Accertamento in ordine alla effettiva natura del rapporto nel suo concreto svolgimento - Ammissibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
L'art 13 della legge n.498 del 1992 (modificato dal D.L. n.9 del 1993, convertito nella legge n. 67 del 1993), che prevede che i contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale stipulati dalle istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale sono sottratti agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere rapporti di subordinazione, non preclude l'accertamento giurisdizionale di una situazione reale di svolgimento del rapporto caratterizzata dalla subordinazione, in contrasto con il contenuto formale del contratto, potendo peraltro solo in relazione a tale opzione ermeneutica affermarsi la legittimità costituzionale del citato art. 13 (vedi Corte Cost. sent. n. 115 del 1994).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1992 num. 498 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 18/01/1993 num. 9 CORTE COST., Legge 18/03/1993 num. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)