Sez. 5, Sentenza n. 22770 del 15/04/2004 Ud. (dep. 13/05/2004) Rv. 228099 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Nullità relative ovvero nullità assolute o a regime intermedio che non si estendano al provvedimento che dispone il giudizio o alla sentenza di primo grado - Obbligo di disporre in ogni caso la rinnovazione degli atti invalidi - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Quando in appello vengano dedotte nullità assolute o a regime intermedio che non si estendano al provvedimento che dispone il giudizio o alla sentenza di primo grado, ovvero si tratti di nullità relative, il giudice d'appello dichiara in ogni caso le nullità che non sono state sanate, ma non è tenuto a disporre la rinnovazione degli atti invalidi, ove ritenga che essi non forniscano elementi necessari al giudizio (fattispecie in tema di perizia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)