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Sez. 5, Sentenza n. 727 del 09/02/2000 Cc. (dep. 29/03/2000) Rv. 215726 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE | Potere del giudice - Annullamento - Tassatività dei casi - Regola generale della conservazione degli atti - Conseguenze - Motivazione.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215726-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE

Il potere di annullamento del provvedimento gravato, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., ed al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, della motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di secondo grado il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione e persino la integrale redazione della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)