Sez. 2, Sentenza n. 1763 del 08/06/1968 (Rv. 333660 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - RISCHI INCOMBENTI SULL'ASSUNTORE RELATIVAMENTE AI BENI ACQUISTATI DALL'ASSUNTORE - INVOCABILITA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEL POSSESSO DI BUONA FEDE, DELL'USUCAPIONE ABBREVIATA E DELL'ACCESSIONE NEL POSSESSO.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - RISCHI INCOMBENTI SULL'ASSUNTORE RELATIVAMENTE AI BENI ACQUISTATI DALL'ASSUNTORE - INVOCABILITA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEL POSSESSO DI BUONA FEDE, DELL'USUCAPIONE ABBREVIATA E DELL'ACCESSIONE NEL POSSESSO.*
L'assuntore del concordato fallimentare assume, oltre il rischio che i beni acquistati possano essere di valore inferiore alla massa dei debiti fallimentari, anche quello che una parte dei beni acquistati non sia di proprieta del fallito ma di un terzo, onde egli e soggetto anche alla eventuale rivendicazione del terzo. Il suo diritto soccombe sia nel caso che la domanda di rivendicazione venga proposta nella prima fase, in cui l'assuntore ha soltanto il potere di disporre dei beni del fallito nell'interesse della massa fallimentare sia che venga proposta quando egli ha gia acquistato la proprieta dei beni. Peraltro, in questa fase a suo favore si verificano gli effetti previsti dall'art. 1153 cod.civ., e cioe l'acquisto della proprieta dei beni mobili a mezzo del possesso di buona fede e sussiste altresi per gli immobili, la possibilita dell'usucapione abbreviata (art. 1159 cod civ.), qualora ne ricorrano gli estremi, nonche, per l'eventuale usucapione ordinaria, la possibilita dell'accessione del possesso (art.1146 secondo comma, cod.civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1159, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)