Sez. 1, Sentenza n. 3231 del 25/10/1972 (Rv. 361033 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - TRASFERIMENTO DEI BENI - TITOLO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - OFFERTA DELL' ASSUNTORE - FUNZIONE DI PRESUPPOSTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - TRASFERIMENTO DEI BENI - TITOLO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - OFFERTA DELL' ASSUNTORE - FUNZIONE DI PRESUPPOSTO.*
A seguito della dichiarazione di fallimento, il potere di disporre dei beni del fallito e esercitato, nella liquidazione individuale (singole alienazioni a terzi per ricavarne i mezzi per pagare i creditori) dal giudice delegato e, nel concordato con assunzione, dal tribunale. Il trasferimento dei beni compresi nell'attivo fallimentare, in favore dell'assuntore, ha il suo titolo esclusivo nella sentenza di omologazione del concordato, rispetto alla quale l'offerta dell'assuntore, contenuta nella proposta di concordato, assume al pari di quella dell' aggiudicatario nella liquidazione individuale, il ruolo di presupposto. (V 1975'69, mass n 341163; 1763'68, mass n 333660).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)