Sez. 1, Sentenza n. 13503 del 08/06/2007 (Rv. 597423 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE | Obbligo di convocare l'assemblea "senza indugio" - Termine per l'approvazione del bilancio - Criterio di valutazione della tempestività - Adeguatezza - Susssitenza - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
In tema di riduzione del capitale sociale per perdite, il termine stabilito dall'art. 2364 cod. civ. per l'approvazione del bilancio non costituisce criterio adeguato di valutazione del rispetto, da parte degli amministratori, dell'obbligo di agire "senza indugio" a norma dell'art. 2447.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)