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Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 17/11/2005 (Rv. 584243 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - IN GENERE | Convocazione dell'assemblea "senza indugio" - Mancanza di uno specifico termine al riguardo - Necessità di disporre di una situazione patrimoniale quanto più possibile aggiornata - Necessità di valutare il grado di aggiornamento in relazione al caso concreto - Compito del giudice di merito e limiti al sindacato del giudice di legittimità.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584243-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - IN GENERE

In tema di riduzione del capitale sociale per perdite, la norma dell'art. 2446 cod. civ. - che prevede l'obbligo per gli amministratori di sottoporre senza indugio all'assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, nonché il deposito di tali atti nella sede della società per gli otto giorni antecedenti l'assemblea - trova la sua "ratio" nel principio secondo cui l'assemblea, ai fini di una regolare formazione della volontà sociale, in una materia che attiene alla vita stessa della società, deve essere dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società. Discende da ciò che la relazione - in cui va esposta la situazione patrimoniale della società con i crismi di chiarezza, correttezza e veridicità imposti per il bilancio di esercizio dagli artt. 2423 e ss. cod. civ. - deve essere il più possibile aggiornata; e, non avendo il legislatore inteso fissare uno specifico termine al riguardo, il grado di aggiornamento richiesto deve di volta in volta essere valutato in relazione a ciascun caso concreto, tenendo conto almeno di due possibili varianti: la dimensione della società e la conseguente complessità dei rilevamenti contabili che la riguardano, da un lato; l'esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far fondatamente supporre che la situazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento della relazione degli amministratori, possa essere mutata nel frattempo in modo significativo, dall'altro. Siffatte valutazioni sono rimesse al giudice di merito, e sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2446, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)