Sez. 1, Sentenza n. 5134 del 25/11/1977 (Rv. 388749 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE - DI DOMANDE GIUDIZIALI - PRONUNCIA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE - DI DOMANDE GIUDIZIALI - PRONUNCIA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 2668 secondo comma cod civ, la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt 2652 e 2653 cod civ, deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)