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Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 12/04/2001 (Rv. 545871 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Di domande giudiziali - Pronuncia d'ufficio da parte del giudice - Mancata statuizione - Omessa impugnazione della questione in appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545871-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

Poiché ai sensi dell'art. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell'art. 2668 cod. civ.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)