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Sez. 2, Sentenza n. 398 del 10/02/1973 (Rv. 362361 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - LAVORO DOMESTICO A FAVORE DI SACERDOTI SECOLARI DEL CULTO CATTOLICO - OBBLIGO D'ASSICURAZIONE CONTRO L'INVALIDITA E VECCHIAIA ED ESONERO DALLA PROVA DELLA ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - APPLICABILITA AI RAPPORTI GIA ESAURITI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362361-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - LAVORO DOMESTICO A FAVORE DI SACERDOTI SECOLARI DEL CULTO CATTOLICO - OBBLIGO D'ASSICURAZIONE CONTRO L'INVALIDITA E VECCHIAIA ED ESONERO DALLA PROVA DELLA ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - APPLICABILITA AI RAPPORTI GIA ESAURITI - ESCLUSIONE.*

Le norme di cui al DPR 31 dicembre 1971 n 1403 che hanno esteso l'obbligatorieta della Assicurazione contro l'invalidita e vecchiaia anche ai prestatori d'opera domestica a favore di sacerdoti secolari di culto cattolico, anche se parenti o affini, con esonero della prova della esistenza del rapporto di lavoro, non sono applicabili ai rapporti che hanno esaurito ogni loro effetto anteriormente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni legislative.*

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1971 num. 1403 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)