Sez. L, Sentenza n. 24130 del 29/11/2010 (Rv. 615388 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Prestazioni di opere in favore di sacerdoti secolari del culto cattolico - Costituzione di rapporto di lavoro domestico - Onere della prova - Insussistenza - Vincoli di coniugio, parentela o affinità - Irrilevanza - Obbligo assicurativo - Sussistenza - Diritto al trattamento pensionistico - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
L'onere della prova in ordine alla costituzione di un rapporto di lavoro domestico non è richiesto, a norma dell'art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1404, per le "prestazioni di opere in favore di sacerdoti secolari del culto cattolico" ancorchè rese da persone legate da "vincoli di coniugio, parentela od affinità", con conseguente obbligatorietà dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a detti prestatori d'opera, ai sensi dell'art. 1, lett. a), del medesimo d.P.R., integrato dall'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con diritto al trattamento pensionistico a qualunque età, una volta maturati trentacinque anni di contribuzione.
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1404 art. 1, Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)