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Sez. 2, Sentenza n. 977 del 11/05/1967 (Rv. 327244 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - NOZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - POSSIBILITA DI DIVERSA VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327244-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - NOZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - POSSIBILITA DI DIVERSA VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 28 cod.proc.pen., i fatti materiali accertati in una sentenza penale irrevocabile o in un decreto penale divenuto definitivo per Mancanza di opposizione, i quali costituiscano il logico e necessario presupposto della statuizione penale, fanno stato nel successivo processo civile, ove dalla sussistenza di essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in giudizio. Il giudice civile e, pertanto, obbligato ad assumere i fatti, in diretta e sostanziale correlazione con l'addebito contestato, come accertati dal magistrato penale, senza che gli sia consentito procedere, in via autonoma, ad una diversa valutazione. (762-65, 3295-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)