Sez. L, Sentenza n. 106 del 04/01/2013 (Rv. 624857 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Rinnovazione del licenziamento - Ammissibilità - Condizioni - Natura collettiva del successivo licenziamento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di licenziamento in regime di tutela reale, ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, è ammissibile una successiva comunicazione di recesso dal rapporto da parte del datore medesimo, purché il nuovo licenziamento si fondi su una ragione o motivo diverso e sopravvenuto (nel senso di non noto in precedenza al datore di lavoro) e la sua efficacia resti condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo. Ne consegue che il secondo licenziamento non può mai essere collettivo atteso che quest'ultimo è "ex lege" procedimentalizzato in termini tali da non consentire che il licenziamento del lavoratore avvenga "sub condicione", dovendosi procedere alla necessaria comparazione tra tutti i lavoratori coinvolti.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 300 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 300 art. 4, Legge 03/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)