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Sez. L, Sentenza n. 19104 del 09/08/2013 (Rv. 628342 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Annullamento del licenziamento - Ordinanza "ex" art. 700 cod. proc. civ. - Rinnovazione del licenziamento - Possibilità - - Conseguenze in ordine alla retribuzione.
Stato
decisa il 2013-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628342-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In materia di licenziamento in regime di tutela reale, il lavoratore che sia stato reintegrato nel posto di lavoro in forza di ordinanza cautelare, emanata ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., può essere nuovamente licenziato da parte del datore di lavoro sulla base di una diversa ragione giustificatrice, cosicché, a seguito del secondo licenziamento, l'ordine di reintegra cessa di produrre effetti e la retribuzione non è più dovuta al lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)