Sez. 6, Ordinanza n. 36310 del 07/07/2005 Cc. (dep. 06/10/2005) Rv. 232408 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Diversità del fatto rispetto alla contestazione - Momento della decisione - Atto abnorme - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Il giudice dell'udienza preliminare, in sede di giudizio abbreviato, non può pronunciare l'ordinanza prevista dall'art. 521 cod. proc. pen. senza aver dato alle parti la possibilità di formulare le loro conclusioni, ma la decisione emessa in violazione di tale principio, pur essendo affetta da nullità ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen. non è abnorme in quanto rientra nei poteri del giudice e non determina alcuna situazione di stallo, e pertanto non è impugnabile mediante ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)