Sez. U, Sentenza n. 12283 del 25/01/2005 Cc. (dep. 30/03/2005) Rv. 230529 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità a seguito della richiesta di rinvio a giudizio - Decisione adottata "de plano" - Ammissibilità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE
Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. (La Corte ha osservato che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)