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Sez. 1, Sentenza n. 1971 del 09/07/1973 (Rv. 365080 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPOSSIBILITA DELLA REMISSIONE IN PRISTINO - RISTORO DEL DANNO - MANCATA RICHIESTA - DICHIARAZIONE DELL'ILLICEITA DELLO SPOGLIO.*
Stato
decisa il 1973-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365080-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPOSSIBILITA DELLA REMISSIONE IN PRISTINO - RISTORO DEL DANNO - MANCATA RICHIESTA - DICHIARAZIONE DELL'ILLICEITA DELLO SPOGLIO.*

Nel caso in cui la reintegrazione del possesso sia impossibile, lo spogliato puo ottenere la condanna dell'autore dello spoglio al risarcimento del danno, sulla base dell'avvenuto spoglio. Ove l'attore non proponga domanda in tal senso e si limiti a chiedere la reintegrazione (che risulti materialmente impossibile), il giudice non puo rigettare totalmente la domanda, ma deve dichiarare la illegittimita dello spoglio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)