Sez. 6, Sentenza n. 11380 del 21/02/2003 Cc. (dep. 11/03/2003) Rv. 224869 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Particolare complessità del dibattimento - Valutazione della complessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304, comma 2, cod. proc. pen.) non può oggettivamente costituire attività probatoria, tale da rendere complesso il dibattimento, l'esame di periti - disposto dalla Corte d'appello nell'ambito di un processo a carico di un solo imputato - su una perizia concernente la trascrizione di intercettazioni telefoniche, già espletata in primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)