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Sez. 5, Sentenza n. 435 del 24/01/2000 Cc. (dep. 09/03/2000) Rv. 216764 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione disposta dal giudice di appello in relazione ad una ragione di complessità del dibattimento non sopravvenuta nel giudizio di secondo grado - Ammissibilità - Fattispecie in tema di assunzione di perizia fonica.
Stato
decisa il 2000-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216764-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare può essere disposta dal giudice di secondo grado quali che siano le ragioni della complessità del dibattimento ed ancorché esse siano sorte in una fase precedente al giudizio di appello. (Fattispecie relativa a perizia fonica di sposta nel giudizio di appello, la cui idoneità a determinare la complessità del dibattimento era contestata dal ricorrente sul presupposto che la stessa prova si sarebbe potuta assumere nel giudizio di primo grado ovvero con l'incidente probatorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)