Sez. L, Sentenza n. 5154 del 06/09/1980 (Rv. 409004 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SVOLGENTE ATTIVITA SINDACALE - NULLITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SVOLGENTE ATTIVITA SINDACALE - NULLITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
A norma degli artt 4 della legge 15 luglio 1966 n 604 e 15 della legge 20 maggio 1970 n 300, la nullita del licenziamento non e comminata per il solo fatto che il lavoratore subordinato svolga attivita sindacale, essendo invece necessario che il provvedimento sia stato adottato per motivi discriminatori. (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto legittimo il licenziamento avendo accertato che il lavoratore aveva tenuto comportamenti diversi e piu gravi di quelli di altri partecipanti alla protesta, in guisa da giustificare la diversa reazione del datore di lavoro. La Corte suprema, enunciando il principio massimato, ha confermato tale decisione). (V 5244/77, mass n 388889).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)