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Sez. 1, Sentenza n. 13638 del 30/05/2013 (Rv. 626364 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Azione di disconoscimento ex art. 244 cod. civ. - Contrasto con gli l'art. 117 Cost. e 8 CEDU - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2013-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626364-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE

In tema di azione per il disconoscimento della paternità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ. in relazione all'art. 117 Cost., con riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, laddove vieta eventuali ingerenze di una autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, dal momento che il termine di decadenza per l'esercizio di detta azione è correlato ad un evento (scoperta in maniera certa dell'adulterio) che pone il presunto padre in condizione di valutare se proporre o meno, entro un termine congruo, la domanda di cui all'art. 235 cod. civ. ed al contempo garantisce sufficientemente, in ragione di tale congruità, l'interesse del minore alla certezza del suo "status".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)