Sez. 1 - , Sentenza n. 26767 del 22/12/2016 (Rv. 642875 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Bilanciamento tra esigenze di affermazione della verità biologica e l'interesse del minore - Valutazione da effettuarsi in concreto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE
In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all’affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nell’accogliere l’azione di disconoscimento di paternità proposta dal curatore speciale di un minore di quattordici anni, aveva ritenuto l’irrilevanza dell’accertamento in concreto del superiore interesse di quest’ultimo, nonostante fossero stati accertati i rischi derivanti dallo sradicamento affettivo conseguente al disconoscimento e l’infermità psichica della madre da tempo trasferitasi in Nigeria, con conseguente necessità di dichiarare il minore adottabile).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 bis, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 24 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)