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Sez. 2, Sentenza n. 3130 del 20/11/1973 (Rv. 366911 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DIFFERENZA TRA OPERAI ED IMPIEGATI - INCOSTITUZIONALITA - RIDUZIONE ALLA META - SUFFICIENZA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - RICORSO PER CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366911-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DIFFERENZA TRA OPERAI ED IMPIEGATI - INCOSTITUZIONALITA - RIDUZIONE ALLA META - SUFFICIENZA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - RICORSO PER CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - CONDIZIONI.*

Per effetto della sentenza 6 luglio 1971 n 160 della Corte costituzionale, anche per gli operai, al pari di quanto e disposto per gli impiegati, la pensione di invalidita e dovuta quando la capacita di guadagno e ridotta a meno del cinquanta per cento. Tale nuova normativa si applica ai giudizi in corso e, pertanto, la sentenza, impugnata con ricorso per Cassazione, che abbia esaminato la domanda di pensione in relazione al testo originario dell'art 10 del RD n 636 del 1939 deve essere cassata con rinvio. (Conf 929/73, mass n 363295).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)