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Sez. 2, Sentenza n. 929 del 03/04/1973 (Rv. 363295 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE DEL CINQUANTA PER CENTO - PARIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGLI IMPIEGATI - PRONUNCIA DI MERITO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA DISCRIMINAZIONE PREVISTA TRA LE DUE CATEGORIE - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363295-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE DEL CINQUANTA PER CENTO - PARIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGLI IMPIEGATI - PRONUNCIA DI MERITO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA DISCRIMINAZIONE PREVISTA TRA LE DUE CATEGORIE - CASSAZIONE CON RINVIO.*

Per effetto della sentenza 6 luglio 1971 n 160 della Corte costituzionale anche per gli operai, al pari di quanto e disposto per gli impiegati, la pensione di invalidita e dovuta quando la capacita di guadagno e ridotta del cinquanta per cento; pertanto, in base all'effetto retroattivo della citata pronuncia, le sentenze impugnate con ricorso per Cassazione le quali abbiano esaminato domande di pensione in funzione della precedente soglia di invalidita, debbono essere cassate al fine di consentire il riesame alla luce del nuovo limite, anche se emerse prima della pronuncia di illegittimita. (Conf 1287/72, mass n 357807).*

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)