diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3246 del 27/02/1995 Ud. (dep. 24/03/1995) Rv. 201053 - 01

Titoli di credito - Assegno bancario - Emissione a vuoto | Punibilità fuori dei casi previsti dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (emissione senza autorizzazione) - Clausola di sussidiarietà espressa adottata dal legislatore - Conseguenza - Esclusione del concorso formale dei reati di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990 in relazione allo stesso fatto.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201053-01

Titoli di credito - Assegno bancario - Emissione a vuoto

L'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) punisce l'emissione di assegno senza provvista "fuori dei casi previsti dall'art. 1", che prevede l'emissione di assegno senza autorizzazione. Pertanto, il ricorso da parte del legislatore al criterio cosiddetto della sussidiarietà espressa, esclude la configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)