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Sez. 5, Sentenza n. 7154 del 21/05/1996 Ud. (dep. 17/07/1996) Rv. 206027 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO | Emissione senza autorizzazione - Concorso dei reati di cui agli artt. 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in relazione allo stesso assegno - Ipotizzabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206027-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO

Non è ipotizzabile il concorso del delitto di cui all'art. 1 e di quello previsto dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in quanto quest'ultimo reato, a differenza dell'altro, presuppone la permanenza della convenzione di "cheque" tra traente e banca trattaria sicché il rifiuto del pagamento dell'assegno da parte dell'istituto di credito trova la sua ragione nel difetto di provvista, e quindi nell'abuso di tale convenzione, e non già nella mancanza di quest'ultima. L'eterogeneità e la reciproca incompatibilità degli elementi costitutivi delle due distinte fattispecie comporta che, come al responsabile dell'emissione non autorizzata del titolo non potrà ulteriormente addebitarsi di averlo emesso senza provvista, così al soggetto, che non possa essere scriminato dal reato di cui al citato articolo 1 per mancanza di dolo (avendo ignorato, per esempio, l'intervenuta estinzione del rapporto), non potrà per lo stesso fatto dell'emissione dell'assegno, legittimamente ascriversi il delitto previsto dall'art. 2 legge 1990, n. 386).

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)