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Sez. 6, Sentenza n. 22027 del 13/05/2025 Cc. (dep. 11/06/2025) Rv. 288239-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Atto di impugnazione - Allegazione di immagini fotografiche della documentazione richiesta dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Conseguenze - Inammissibilità - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288239-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l'atto di impugnazione cui siano state meramente allegate dal difensore le riproduzioni fotografiche del mandato a impugnare, contenente l'elezione di domicilio dell'imputato, nonché la carta di identità di questi e la ricevuta della spedizione postale con cui il plico gli era stato trasmesso, posto che la predetta documentazione – se non autenticata né recepita, "per relationem" o per incorporazione, come parte integrante dell'atto di impugnazione – non offre garanzia alcuna della provenienza.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)