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Sez. 1, Sentenza n. 32123 del 16/10/2020 Cc. (dep. 16/11/2020) Rv. 279894 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Autenticazione della firma da parte del difensore - Necessità che la firma sia apposta in sua presenza - Esclusione - Possibilità d'autenticazione anche su copia dell'atto di nomina pervenuta al difensore – Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279894-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La sottoscrizione presente sull'atto di nomina del difensore può essere da questi autenticata anche se non effettuata in sua presenza e apposta su una copia inviatagli dall'assistito anziché sull'originale dell'atto, atteso che, con la spedizione o la consegna dell'atto all'autorità giudiziaria procedente, il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza della dichiarazione e della relativa sottoscrizione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto non valida la nomina del difensore in quanto contenuta su una copia trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'imputato, detenuto all'estero, al difensore, che aveva successivamente autenticato la relativa sottoscrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 96, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)