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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2264 del 26/01/2022 (Rv. 663863 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO | Decisione della causa - Mancato deposito o reperimento del fascicolo di parte precedentemente ritirato - Rimessione della causa sul ruolo - Esclusione - Decisione allo stato degli atti - Necessità.
Stato
decisa il 2022-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663863-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO

Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.

Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)