Sez. 1, Sentenza n. 10741 del 25/05/2015 (Rv. 635578 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO | Decisione della causa - Mancato deposito o reperimento del fascicolo di parte precedentemente ritirato - Rimessione della causa sul ruolo - Esclusione - Decisione allo stato degli atti - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO
Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)