Sez. 6, Sentenza n. 23246 del 06/02/2003 Ud. (dep. 27/05/2003) Rv. 225666 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Mancato inserimento agli atti del decreto di autorizzazione del giudice - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, non è ammissibile l'eccezione di inutilizzabilità dei relativi risultati, che si limiti alla mera denuncia del mancato inserimento del decreto di autorizzazione agli atti del dibattimento qualora risulti che sia stato effettivamente emanato, dal momento che il divieto di utilizzazione di cui all'art. 271 cod. proc.pen. si riferisce, fra l'altro, all'inosservanza delle forme previste dall'art. 267 cod. proc. pen., quindi alla mancata emissione del decreto autorizzativo del giudice (nel caso di specie, l'imputato aveva già preso visione del decreto autorizzativo, in sede di procedimento davanti al tribunale del riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)