Sez. 2, Sentenza n. 14948 del 11/12/2017 Ud. (dep. 04/04/2018) Rv. 272644 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Trascrizione - Incarico peritale conferito dal giudice per le indagini preliminari - Deposito in fase dibattimentale - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la perizia trascrittiva disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen. ed espletata successivamente all'udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen. può essere legittimamente depositata nel corso del dibattimento, mediante inserimento nel relativo fascicolo, con conseguente piena utilizzabilità della stessa, senza alcuna violazione del contradditorio attesa la possibilità per il difensore ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen. di dedurre, anche tardivamente, le questioni sull'inserimento della perizia nel fascicolo per il dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 496, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)